Associazione

L'Associazione Culturale "Costantino Reyer" è una libera associazione fondata nel 2010 che ha l’obbiettivo di diffondere la cultura sportiva e sociale legata alla realtà metropolitana, promuovendone il senso di appartenenza a partire dall’ esperienza sportiva della società Reyer Venezia Mestre.

Le iniziative dell’Associazione sono finalizzate alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità e all’espressione della dignità della persona umana. L’Associazione pone al centro della propria attività il sostegno ai valori educativi dello sport e al ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell’integrazione, dell’inclusione e della coesione sociale.

Nel perseguire questi obbiettivi l’Associazione promuove e organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti e della collettività. In questo senso l’Associazione considera fondamentale la collaborazione con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.


Attività

L'Associazione Culturale “Costantino Reyer”, nel raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere vari tipi di attività:

• culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni materiali multimediali, eventi culturali;
• di formazione e di informazione;
• editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
• divulgative attraverso internet, anche in co-gestione;
• sociali: svolte nel territorio della città metropolitana. 




STATUTO ASSOCIAZIONE COSTANTINO REYER

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "COSTANTINO REYER" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione COSTANTINO REYER persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura sportiva e sociale legata alla realtà metropolitana della società sportiva REYER VENEZIA MESTRE
- promuovere il senso di appartenenza nella città metropolitana di Venezia a partire dall’ esperienza Sportiva in ambito cestistico
- finalizzare le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità e all’espressione della dignità della persona umana;
- collaborare con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- sostenere i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell’integrazione, dell’inclusione e della coesione sociale;
- promuovere e organizzare servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti e della collettività;

Art. 3. - L'associazione COSTANTINO REYER per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni materiali multimediali, eventi culturali.
• attività di formazione e di informazione
• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
• Attività divulgative attraverso internet, anche in co-gestione
• Attività di socializzazione
• Attività Sociali svolte nel territorio della città metropolitana

Art. 4. - L'associazione COSTANTINO REYER è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: soci che si impegnano a pagare una quota minima maggiore della quota ordinaria con lo scopo di sostenere l’associazione in maniera più consistente;
- socio onorario: socio che per meriti sportivi, storici e sociali si sia distinto nella promozione dei temi propri dell’ associazione. La nomina di socio onorario deve essere proposta da almeno 4 membri del direttivo e approvata da almeno la metà più uno dello stesso.
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere istituzionale.
- Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal presidente o da un delegato del Direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione e devono essere comunicate dalla stessa alla prima assemblea utile.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti (minimo il doppio del consiglio direttivo).
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea ovvero con comunicazione via mail con lo stesso preavviso.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ovvero co comunicazione via mail.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo,
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 5 a 15 e sempre in numero dispari membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 4 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione COSTANTINO REYER Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il presidente;
- dalla maggioranza dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica quattro anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Associazione Culturale Costantino Reyer p.iva 90148070270